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STATUTO della “VICINIA GRANDA DI VILLE DEL MONTE”

statuto approvato in sede di Assemblea il 5 luglio 2019

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PREAMBOLO

Il presente statuto sostituisce quello antico andato perduto del quale si tramanda in loco la memoria orale. Esso è stato redatto sulla base dei pochi documenti rimasti e della tradizione popolare locale, ispirandosi ai dettati contenuti in Statuti di altre “Vicinie”, ed adeguandolo alle esigenze e alla normativa attuali.

La memoria storica e l’antica tradizione fanno ritenere che la Vicinia Granda di Ville del Monte abbia avuto origine a seguito della peste del 1512 che, spopolando le contrade, lasciò molti beni vacanti. I pochi sopravvissuti ritennero quindi di gestire tali beni in modo collettivo e comunitario nell’interesse di tutte le famiglie rimaste e in particolare a sostegno dei nuclei dei residenti più poveri e degli inabili al lavoro. Per tale motivo la “Vicinia Granda” era in precedenza denominata anche “Vicinia dei Morti”.

La Vicinia Granda di Ville del Monte è espressione dell’antico diritto consuetudinario che regolava il patrimonio collettivo del Comune Catastale di Ville del Monte, in Comune amministrativo di Tenno, nelle seguenti quattro frazioni: Canale (comprese le località Lago di Tenno e Matoni), Calvola, Pastoedo e Sant’Antonio, gestito dai comitati formatisi fin dall’antichità.

Essa veniva individuata in un’unica proprietà, appartenente per quote alle famiglie che avevano diritto a farne parte ed in un’unica amministrazione.

Attualmente, le esigenze di sviluppo economico sociale della collettività di Ville del Monte hanno indotto i discendenti delle dodici famiglie che diedero origine alla Vicina a procedere nel recupero dell’immobile del “Caseificio Turnario della Frazione di Ville del Monte” e dunque a chiamare a far parte della “Vicinia Granda” anche i membri delle cinque famiglie che diedero origine all’Associazione “Caseificio di Ville del Monte”.

Tale processo di integrazione si è svolto quindi per gradi, prima mediante l’acquisto, nell’anno 2016, della metà del fabbricato in località Pastoedo, individuato con la p.ed. 152 in C.C. Ville del Monte, e poi, nell’anno 2019, con la fusione sociale e patrimoniale tra le due Associazioni, con l’incorporazione, della “Società del Casel” nella “Vicinia”.

Quindi lo statuto della “Associazione Vicinia Granda di Ville del Monte” così storicamente ristrutturata è il seguente:

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Denominazione

Articolo 1

È costituita con sede in Tenno (TN), in Località Ville del Monte, frazione Villa Sant’Antonio n. 30, l’Associazione

“VICINIA GRANDA DI VILLE DEL MONTE”.

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Scopo

Articolo 2

Lo scopo della Vicinia è la conservazione e l’incremento del patrimonio vicinale, lo sviluppo economico, sociale e culturale delle famiglie appartenenti alle predette quattro frazioni di Ville del Monte, nonché la promozione e la diffusione della cultura tennese, dei suoi prodotti agricoli, silvo-pastorali, artigianali ed artistici, e lo sviluppo del territorio, con facoltà di procedere alla realizzazione di “locations” e di manifestazioni “ad hoc”, nonché di svolgere ogni altra attività che possa avere rilevanza diretta o indiretta con l’area di riferimento, ancorchè qui non espressamente citata. 

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Patrimonio e fondo comune

Articolo 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla proprietà dei beni compresi nell’area di interesse della Vicinia, che per antico diritto spettava in comunione a tutti i membri della comunità. 

Il fondo comune è costituito dai beni storici dell’Associazione, dagli apporti degli associati e dai beni che si andranno di volta in volta ad acquisire

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Sede

Articolo 4

La sede delle attività istituzionali della Vicinia è posta nell’edi- ficio della Famiglia Cooperativa di Ville del Monte, dove vengono normalmente svolte le Assemblee dei Vicini e il Consiglio degli Omeni, salvo luogo più consono alla bisogna.

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Soci

Articolo 5

I soci dell’Associazione sono detti “i Vicini”.

Soci storici dell’Associazione sono i capostipiti, uomini e donne, delle dodici famiglie che diedero origine alla Vicinia, individuate in origine con i cognomi “Bagozzi, Baroni, Bonomi, Berti, Cazzolli, Corraini, Dongilli, Marocchi, Menini, Speranza, Stoppini, Zanolli”, che hanno domicilio e residenza nel Comune Catastale di Ville del Monte (Foco et Loco).

Soci dell’Associazione sono inoltre i discendenti, uomini e donne, dei capostipiti delle famiglie che parteciparono alla costituzione del Caseificio di Ville del Monte, individuate in origine con i seguenti nomi e cioè “Bellotti Luciano, Ghezzi Bruno, Ghezzi Maria, Ghezzi Carlo, Ghezzi Cesare, Parolari Mariangela, Salvini Sara, Valentini Claudio e Zaninelli Michele”, che hanno tuttora domicilio e residenza nel Comune Catastale di Ville del Monte (Foco et Loco).

Soci dell’Associazione sono infine anche tutti i discendenti in linea retta e in linea collaterale, uomini e donne, dei predetti capostipiti della Vicinia Granda e del Caseificio di Ville del Monte, che abbiano raggiunto il venticinquesimo anno d’età e che abbiano domicilio e residenza in loco (Foco et Loco), pur portando essi un cognome diverso dal loro capostipite.

La verifica dei requisiti per l’appartenenza alla Vicinia Granda spetta al Consiglio degli Omeni, che di anno in anno procederà all’aggiornamento dell’elenco dei Soci.

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Organi dell’’Associazione

Articolo 6

Organi dell’’Associazione sono:

* l’Assemblea dei Vicini;

* il Presidente della Vicinia, detto anche “Capo Omeni” o “Capo Soldo”;

* il Consiglio degli Omeni;

* il Revisore dei conti.

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Norme sull’ordinamento

Articolo 7

La Vicinia Granda di Ville del Monte è diretta dall’Assemblea dei Vicini, composta da tutti i soci che hanno diritto a far parte dell’Associazione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza dei Vicini e, trascorsi tre giorni, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Essa si adunerà annualmente nell’approssimarsi del giorno di Mercoledì delle Ceneri e, comunque, almeno trenta giorni prima del Venerdì Santo, con avviso scritto recapitato ai Vicini.

Articolo 8

Spetta all’Assemblea dei Vicini:

* eleggere il Presidente, detto anche Capo Omeni o Capo Soldo – in antichità chiamato anche Sindaco dei Morti – nella persona del più anziano Vicino disponibile che non abbia ancora ricoperto la carica;

* eleggere il Consiglio degli Omeni, scelto uno per ognuna delle Frazioni cui non appartiene il Capo Soldo;

* nominare di volta in volta il Segretario dell’Assemblea, con funzione verbalizzante, e due scrutatori in caso di rinnovo delle cariche. Qualora le esigenze lo richiedano, al posto del Segretario interverrà un Notaio;

* eleggere il Revisore dei conti;

* deliberare in merito alle modifiche dello statuto, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

* deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Articolo 9

Il Presidente della Vicinia, detto anche “Capo Omeni” o “Capo Soldo”, deve di norma essere scelto a rotazione tra i Vicini delle singole Frazioni e dura in carica due anni. Questi, in caso di impedimento, sarà sostituito dal “Consigliere anziano”.

Spettano al Presidente la firma e la rappresentanza dell’ente, di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Dovrà il Presidente:

* convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea dei Vicini e il Consiglio degli Omeni;

* indire le aste per l’assegnazione dei fabbricati, delle terre e dei prodotti, e di presiederne lo svolgimento;

* firmare i contratti per conto della Vicinia e gestire tutte le incombenze amministrative e tributarie previste dalle leggi;

* tenere in apposito registro analitica contabilità delle entrate e delle spese, nonché renderne conto al Consiglio;

* redigere in apposito registro i verbali del Consiglio degli Omeni.

Il Presidente dovrà convocare periodicamente il Consiglio degli Omeni per illustrare la situazione della gestione dei beni, i risultati raggiunti in relazione alle attività previste e le eventuali problematiche insorte.

Articolo 10

Il Consiglio degli Omeni si compone di quattro membri eletti dall’Assemblea, uno per ogni frazione, compreso il Presidente.

Esso dura in carica due anni ed ogni decisione è presa a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esso dura in carica due anni ed ogni decisione è presa a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio degli Omeni l’attività di gestione e di amministrazione del patrimonio della Vicinia, in particolare riguardo alla conservazione e al miglioramento dei beni di proprietà, nonchè deliberare sull’ammissione dei nuovi soci e sul compimento degli atti che non appartengono alle competenze precipue dell’Assemblea dei Vicini.

Potrà il Consiglio promuovere, ove lo ritenga utile o necessario, la convocazione straordinaria dell’Assemblea dei Vicini.

Articolo 11

Il Revisore dei conti viene eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni.

Spetta al Revisore dei conti il controllo preventivo e successivo della gestione dell’ente, con funzione consultiva, obbligatoria ma non vincolante, rispetto alle deliberazioni a contenuto economico di competenza dell’Assemblea dei Vicini e del Consiglio degli Omeni.

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Norme sull’amministrazione

Articolo 12

L’Assemblea dei Vicini viene convocata dal Capo Omeni mediante comunicazione da consegnarsi a mano ai soci secondo tradizione a mezzo della “correnda”.

Spetta all’Assemblea dei Vicini ogni decisione avente ad oggetto l’amministrazione straordinaria del patrimonio. 

I terreni vengono amministrati mediante affittanza, con contratti di durata novennale, affidati mediante gara alla quale possono partecipare tutti i Vicini e gli altri soggetti residenti a Tenno, portatori di uno dei cognomi delle storiche famiglie appartenenti alla Vicinia.

I terreni non affittati al termine dell’asta di concessione potranno essere affittati successivamente, con trattativa condotta dal Capo Soldo e approvata dal Consiglio degli Omeni, anche a richiedenti non appartenenti alla Vicinia Granda di Ville del Monte.

I canoni di affittanza dovranno essere versati alla Cassa della Vicinia entro l’11 Novembre (San Martino) di ogni anno.

Previa delibera assembleare, potrà la Vicinia locare i fabbricati e affittare i terreni ad Enti pubblici, di interesse pubblico, a privati operanti nell’ambito del territorio di Ville del Monte e in Comune di Tenno.

Articolo 13

Dovrà l’Assemblea dei Vicini:

* approvare preventivamente le aste di concessione dei terreni, le permute, le vendite e gli acquisti degli stessi e di ogni altro bene immobile;

* deliberare la ripartizione dei ricavi destinati al mantenimento e al miglioramento del patrimonio.

Articolo 14

Dovrà l’Assemblea dei Vicini deliberare, previa perizia di stima e con la maggioranza dei due terzi dei presenti, riguardo:

  1. alle permute di beni immobili di proprietà dell’Associazione con altri beni immobili;

  2. all’acquisto di beni immobili;

  3. alla vendita di immobili, purchè il ricavato sia destinato all’acquisto di altro bene immobile allo scopo di incrementare il patrimonio della Vicinia.

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Diritti e obblighi degli associati

Articolo 15

Spettano agli associati tutti i diritti e gli obblighi ad essi attribuiti dalle norme di legge e dal presente statuto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro socio, mediante delega scritta.

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Norme finali

Articolo 16

Ogni vertenza che insorga tra l’Associazione nei confronti degli associati, tra gli associati tra loro, e tra l’Associazione o gli associati nei confronti dei conduttori dei fabbricati e degli affittuari dei terreni sarà deferita al giudizio dell’Assemblea, e soltanto dopo potrà essere eventualmente sottoposta all’esame dell’Autorità giudiziaria ovvero, preferibilmente, ad arbitrato.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di diritti reali e di associazioni in genere.

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Tenno, lì 5 Luglio 2019

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